Rischio amianto negli immobili, gli obblighi di gestione e i compiti della figura responsabile
In Italia, il primo obbligo per il proprietario e/o il responsabile delle attività di un sito
qualsiasi, sia esso di proprietà privata o pubblica (terreno, fabbricato residenziale, edificio
industriale ecc.), consiste nell’accertare la presenza di amianto, laddove sussista il sospetto
vuoi per l’età dei manufatti vuoi per la funzione da essi svolta. Solo così si può essere certi di
privilegiare la protezione delle persone e dell’ambiente, senza incorrere in esposizioni
inconsapevoli al rischio amianto. Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale tecnico
esperto e adeguatamente formato, come ad esempio a un “Coordinatore amianto”, abilitato ex
legge 257 del 27 marzo 1992 e al Dpr dell’ 8 agosto 1994, a seguito di frequenza e superamento
di corso gestionale di 50 ore e non a personale qualsiasi, dal momento che la normativa non
prevede alcun particolare requisito formativo e di esperienza.
Una volta individuate le strutture sospette occorre procedere alle fasi operative del
campionamento previa selezione dei materiali da campionare.
L’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto va nella stessa direzione del censimento
dell’amianto, previsto dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi dell’art. 12, Dpr dell’8 agosto
1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti
amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di
appartamenti.
Se dall’analisi si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio, così come
stabilita dal Dm sanità 6 settembre 1994, il quale prevede che, per la valutazione della
potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio, sono utilizzabili
due tipi di criteri:
– l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre
dal materiale;
– la misura della concentrazione delle fibre di amianto aero disperse all’interno dell’edificio
(monitoraggio ambientale).
Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l’amianto possa
deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività; in altre parole, in fase di
ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati:
– il tipo e le condizioni dei materiali;
– i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
– i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.
I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
Gli obblighi del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività
Gli obblighi del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge
(come ad esempio l’amministratore condominiale, relativamente a tutti i manufatti contenenti
amianto di proprietà comune), stabilite dal Dm 6 settembre 1994, sono i seguenti:
– deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le
attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
– deve tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti
amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (come per esempio le
tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga
inavvertitamente disturbato;
– deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli
interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei
materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di
autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere
tenuta una documentazione verificabile;
– deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto
nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
– nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l’edificio almeno
una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un
dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.
Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente per territorio la quale può
prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero disperse
all’interno dell’edificio.
La figura responsabile rischio amianto
La figura responsabile rischio amianto, prevista dal Dm 6 settembre 1994, come detto, è
nominata dal proprietario e/o dal responsabile dell’attività, con compiti di controllo e
coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di
amianto.
Pertanto, i compiti di questa figura, non specificamente indicati dalla normativa nazionale, ad
avviso di chi scrive, sono eterogenei e delicati, soprattutto in ambito industriale, dove è
possibile rinvenire molteplici tipologie di manufatti contenenti amianto, friabili e compatti,
nelle più varie condizioni di conservazione e dove sussistono esigenze frequenti di
effettuazione di monitoraggi ambientali per accertare l’eventuale presenza di fibre di amianto
aero disperse.
Questa figura deve gestire i potenziali pericoli in modo adeguato e salvaguardare la protezione
dei lavoratori all’esposizione all’amianto. Deve altresì accertare periodicamente il loro stato di
conservazione, sussistendo la probabilità di verifica di danni accidentali, deve gestire le
difficoltà di monitoraggio e suggerire le priorità di intervento.
In particolare, deve procedere all’attività di inventario dei manufatti contenenti fibre d’amianto
che è certamente di primaria importanza al fine di assicurare una corretta gestione del rischio
amianto in azienda, dedicando ad essa tempo e risorse adeguate. Pertanto, sarà necessario
articolare le attività di sua competenza in fasi operative, come ad esempio le seguenti:
– analisi storica del sito, con ricerca della documentazione tecnica disponibile sulla struttura,
per accertare i vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile,
l’impresa costruttrice;
– sopralluoghi accurati e ispezioni dirette dei materiali per identificare quelli friabili e
potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente il tipo di
materiale impiegato e le sue caratteristiche;
– verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili e valutazione delle condizioni degli
eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul
potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;
– acquisizione di documentazione fotografica a colori, la più rappresentativa possibile del
materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e l’ubicazione rispetto all’ambiente
potenzialmente soggetto a contaminazione;
– attività di campionamento mettendo in atto criteri e procedure atte a garantire una
sufficiente rappresentatività dei campioni, ed evitando, oltre che l’esposizione dell’operatore,
la contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione di appropriate procedure
operative;
– campionamento corretto di eventuali ulteriori materiali sospetti, secondo specifiche
procedure, con massima cautela, con adeguato corredo fotografico, meglio se a cura di
personale qualificato (per esempio Coordinatore amianto abilitato);
– trasmissione campioni massivi a laboratorio autorizzato e qualificato, ex Dm 14 maggio 1996
(Allegato 5) ai fini dell’accertamento della presenza e contenuto di amianto;
– esame risultanze analitiche relative ai campioni massivi prelevati;
– censimento e mappatura delle zone nelle quali sono presenti manufatti contenenti amianto;
– compilazione delle schede “per l’accertamento della presenza di materiali contenenti amianto
negli edifici” (Dm 6 settembre 1994, Allegato 5);
– redazione di schede di valutazione del rischio amianto.
Inoltre, la figura responsabile deve anche ottemperare all’obbligo della stesura del programma
di controllo dei materiali contenenti amianto il quale comporta il mantenimento in buone
condizioni dei materiali contenenti amianto, prevenendo il rilascio e la dispersione secondaria
di fibre, intervenendo correttamente nel caso di rilasci di fibre, verificando periodicamente le
condizioni dei materiali contenenti amianto. Dovrà altresì provvedere a definire nel dettaglio
le specifiche procedure per le attività di custodia e di manutenzione. A tal proposito, il Dm
sanità 6 settembre 1994 distingue le attività di manutenzione vera e propria in tre categorie di
interventi:
– interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto;
– interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;
– interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.
Nel caso in cui l’intervento interessi un’ampia zona in cui è presente l’amianto, occorre
procedere ad un vero e proprio intervento di bonifica.
Inoltre, tutto il materiale a perdere utilizzato per queste attività manutentive (indumenti, teli,
stracci per pulizia ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili
chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido devono essere insaccati finché
sono ancora bagnati.
In caso di consistenti rilasci di fibre è necessario:
– evacuare e isolare l’area interessata;
– affiggere avvisi di pericolo;
– decontaminare l’area con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei;
– effettuare monitoraggio finale di verifica.
In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, occorre:
– pulire giornalmente l’edificio con particolari cautele, impiegando metodi ad umido con
materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza;
– effettuare la manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori in un’area isolata, da parte
di operatori muniti di mezzi di protezione individuale.
Il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere abilitato a queste
attività e, ai sensi delle leggi vigenti, deve essere considerato professionalmente esposto ad
amianto.
Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che questa figura è certamente rilevante per la gestione del rischio amianto in qualsiasi contesto (residenziale, industriale, artigianale, commerciale, pubblico ecc.). Il Legislatore nazionale però per essa non ha previsto alcuna formazione e questo non è affatto accettabile, visti gli importanti compiti a cui tale figura è
preposta, i quali, come visto, presuppongono necessariamente competenze e conoscenze specifiche.
Solo qualche regione ha previsto per questa figura una formazione obbligatoria, mediamente
di 16 ore, con programmi che contemplano argomenti base, fondamentali per poter gestire con
consapevolezza questo delicato rischio. Un tale obbligo andrebbe esteso all’intero territorio
nazionale, come più volte richiesto da ASSOAMIANTO e illustrato in pubblicazioni varie e nel
corso di diversi eventi organizzati a livello nazionale. A tal proposito, si fa presente che il Piano
Nazionale Amianto (PNA), recante le “Linee di intervento per un’azione coordinata delle
amministrazioni statali e territoriali”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 e poi
sottoposto al vaglio della Conferenza Stato-regioni, ha visto il coordinamento dei tre Ministeri
interessati: Salute, Ambiente e Lavoro. Sono state, infatti, individuate, per i dovuti
approfondimenti, le tre macroaree d’intervento: Tutela della salute, Tutela ambientale e Sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale. Nella macroarea Tutela ambientale, al Sub-Obiettivo 6 – Formazione e Informazione il PNA ha finalmente previsto l'”istituzione di specifico patentino per la figura del Responsabile Amianto…” e pertanto è stata recepita la proposta dell’obbligo di formazione per la figura responsabile amianto ma purtroppo tale Piano non è ancora operante.
Fonte: Il Sole 24 Ore